La società o la persona fisica che presta consulenza ed assistenza al Contraente o al Beneficiario destinata all’acquisizione del Prodotto finanziario richiesto con l’individuazione della compagnia emittente della Polizza Fideiussoria o Cauzione
Eventuale allegato alla Polizza Fidejussoria emessa che sancisce eventuali variazioni della stessa richieste dal Contraente, Beneficiario e accettate dalla Compagnia/Fidejubente
E’ colui che “beneficia” della prestazione della Polizza Fidejussoria, è colui destinato a ricevere le prestazioni del Contraente, è colui che gode delle promesse, adempimenti ed obbligazioni contrattuali assunti dal Contraente, è il soggetto che, in base alla designazione fatta dal contraente, riceve le prestazioni della Compagnia/Fidejubente
Documento FAC-SIMILE riportante, in maniera indicativa, dati riferiti alle parti della Polizza Fidejussoria e alle Condizioni Generali della stessa.
E' lo strumento con il quale il beneficiario si garantisce nei confronti del contraente per obblighi da questi assunti relativi “al Fare”, nei termini stabiliti dal contratto. L’importo della cauzione viene determinato dal Beneficiario in base alle attività poste in essere dal Contraente ed al contratto sottoscritto
E' fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza (C.C. art. 1936)
La società autorizzata ed individuata per il rilascio della Polizza Fidejussoria e disponibile all’ eventuale assunzione del rischio
Sono le condizioni contrattuali della Compagnia/Fidejubente
E’ il titolare della Polizza Fidejussoria, è colui che ha assunto l’obbligazione oggetto della polizza, è colui che dovrà adempiere all’obbligazione oggetto della polizza nei confronti del Beneficiario nei modi e tempi previsti contrattualmente è il debitore principale
E’ il soggetto terzo fisico o giuridico (diverso da Contraente e/o Beneficiario) a cui si rivolge la società emittente la Polizza Fidejussoria per l’acquisizione di una garanzia accessoria in caso di mancato adempimento da parte del Contraente. In caso di inadempimento da parte del Contraente e quindi di sinistro della Polizza Fidejussoria, il Coobbligato concorre per intero o per una parte, al pagamento dell’importo oggetto della garanzia della Polizza Fidejussoria
Data in cui la garanzia finanziaria o assicurativa prevista dalla polizza non ha più effetto
Data in cui la garanzia prevista dalla polizza ha effetto
Comunicazione della Compagnia/Fidejubente dell’avvenuta accettazione dell’assunzione del rischio o al contrario rifiuto e declino della pratica
Il tempo previsto di copertura del rischio assunto dal Contraente nei confronti del Beneficiario per adempiere alle obbligazioni sul Fare o sul Dare. La durata viene considerata sempre per multipli di dodici mesi, raramente vengono effettuate delle eccezioni di durata inferiore ai 12 mesi o infraperiodo
Comunicazione di avvenuto sinistro e attivazione della garanzia prestata con conseguente/contestuale richiesta di pagamento da parte del Beneficiario alla Compagnia/Fidejubente
L’importo massimo che la Compagnia/Fidejubente andrà a garantire
Attività posta in essere dall’Agenzia per l’ acquisizione dei documenti oggetto della Polizza Fidejussoria e l’invio degli stessi alla Compagnia individuata per l’analisi dei dati finanzi e patrimoniali e l’eventuale rilascio della Polizza Fidejussoria
Parte della Polizza Fidejussoria dove viene specificato in forma estesa l’oggetto della stessa e particolari condizioni contrattuali predisposte anche in deroga alle Condizioni Generali della polizza Fidejussoria
Particolare caratteristica della Polizza Fidejussoria che, in caso di sinistro, la Compagnia/Fidejubente esplica tutte le attività legali, nei confronti del Contraente, per il recupero delle somme da pagare al Beneficiario
La Polizza Fideiussoria è il documento contrattuale rilasciato dalla Compagnia Autorizzata ed Accettata dalle parti (Contraente e Beneficiario) nel quale è contenuta la sua promessa di futuro pagamento al terzo: Beneficiario, in caso di sopravvenuto sinistro. In particolare è l’emissione di garanzia di natura finanziaria o assicurativa, da parte di società autorizzata al rilascio, attraverso la sottoscrizione di contratto e attestante le condizioni generali e i dati della garanzia fideiussoria: Contraente, Beneficiario, Oggetto della polizza, Durata, Importo della garanzia, Premio, Data di decorrenza, Data di scadenza, Eventuali condizioni accessorie e Appendici
Adempimento a fronte di pagamenti nascenti da forniture, dilazioni, posizioni debitorie, acquisti, rateizzazioni, ecc;
Adempimento a fronte di esecuzione lavori e/o attività finalizzate a realizzare opere, impegni, a favore del Beneficiario fatto eccezione i pagamenti
La somma dovuta all’ Agenzia per la Polizza Fidejussoria richiesta
La somma dovuta all’Agenzia calcolata in base al rischio assunto da parte della Compagnia/Fidejubente (Premio), oneri, spese, consulenze prestate e quant’altro nascente dall’attività prestata a favore del Contraente
Documento emesso dall’Agenzia a fronte della richiesta di Polizza Fidejussoria, contenete i dati forniti del Contraente e Beneficiario e riportante il Premio Complessivo. Il Preventivo accompagna sempre la Bozza di Polizza Fidejussoria
Particolare caratteristica della Polizza Fidejussoria che impone alla Compagnia/Fidejubente di pagare, senza alcun indugio, al Beneficiario, in caso di escussione della stessa per mancato adempimento/i contrattuale/i in forza a quanto stabilito dall’oggetto o dalle forme contrattuali collegate; sulla Polizza Fidejussoria comparirà la dicitura “Prima Richiesta entro giorni xx con rinuncia al beneficio dell’ escussione del debitore principale ex art. 1944 C.C.
Evento dannoso per cui è prestata la garanzia della Compagnia/Fidejubente, mancato adempimento degli obblighi stabiliti nell’oggetto di polizza o eventuale accordi contrattuali collegati da parte del Contraente
Testo Unico Bancario Legge N. 385 del 01 settembre 1993
Testo Unico sulla Privacy Legge 196 del 30 Giugno 2003
La specifica della polizza sul Fare o sul Dare